Art. 3.

      1. È istituito, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, un elenco degli istituti di vigilanza, con l'indicazione della ragione sociale, dei legali rappresentanti e delle generalità di tutti i dipendenti. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo è altresì tenuto un elenco delle guardie particolari giurate in mobilità e di quelle in cerca di prima occupazione. Gli elenchi di cui al presente comma sono aggiornati annualmente. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere l'iscrizione nei suddetti elenchi tutti coloro che da almeno sei mesi prestano servizio presso

 

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un istituto di vigilanza; successivamente possono iscriversi solo coloro che siano in possesso del diploma di idoneità di cui al comma 2.
      2. Il diploma di idoneità per guardie particolari giurate si consegue solo dopo avere partecipato e superato uno dei corsi preparatori di cui all'articolo 4.
      3. Il programma dei corsi preparatori di cui all'articolo 4 deve comprendere tutte le conoscenze giuridiche, le tecniche e i disciplinari riguardanti l'espletamento del servizio. Particolare rilievo devono avere gli aspetti tecnici, tecnologici, di pronto intervento e di difesa personale.
      4. Il Ministero dell'interno, per la formulazione dei programmi, può avvalersi della collaborazione di una commissione di esperti per la sicurezza formata anche da membri appartenenti agli istituti di vigilanza.
      5. I programmi ministeriali di cui al comma 4 hanno valore di testo ufficiale per la preparazione degli aspiranti e devono essere obbligatoriamente recepiti da tutti gli istituti di vigilanza autorizzati.